Art. 6
In vigore dal 26 mag 1986
In sede di approvazione di ciascuno dei programmi di cui all', la Commissione stabilisce le modalità relative alla propria informazione periodica sullo svolgimento del programma, in accordo con lo Stato membro o con la regione interessata. Lo Stato membro o la regione interessata provvede a designare contemporaneamente gli organismi incaricati dell'esecuzione tecnica.
Storico versioni
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