Art. 1
In vigore dal 26 mag 1986
1. Per rimediare ai danni causati dal gelo durante il 1985 nel settore dell'olivicoltura, è istituita un'azione comune, ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 729/70, di carattere eccezionale.
2. L'azione comune è attuata nelle zone in cui:
- l'olivicoltura ha un peso molto rilevante nella produzione agricola e
- almeno il 50 % degli olivi sono stati gravemente danneggiati dal gelo nel 1985. Tuttavia, le aziende che beneficiano delle misure relative alla ricostituzione degli oliveti devono aver subito danni corrispondenti almeno al 10 % dei loro olivi.
L'elenco delle regioni le cui zone possono corrispondere ai criteri di cui al primo comma figura in allegato.
3. In conformità dell', la Comunità può contribuire all'azione comune mediante il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », di misure connesse con le seguenti operazioni:
a) ricostituzione degli oliveti colpiti dal gelo, nell'ambito di operazioni collettive;
b) riconversione degli oliveti verso altre produzioni che trovino sbocchi normali sui mercati, quali: produzione delle sementi, frutta a guscio, produzioni da foraggio e proteaginose;
c) concessione di un aiuto alle aziende agricole per realizzare gli obiettivi specifici connessi con le operazioni di cui alle lettere a) e b), a condizione che dette operazioni interessino superfici pari ad almeno 0,5 ha e soddisfino alle condizioni di cui all', paragrafo 1, quarto trattino, in caso di ricostituzione, o all', paragrafo 2, in caso di riconversione verso altre colture più corrrispondenti alle esigenze del mercato.
Storico versioni
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