Art. 5
In vigore dal 26 mag 1986
1. Le spese effettuate nel quadro delle misure di ricostituzione di cui all', paragrafo 3, lettere a) e c), sono imputabili al Fondo nei limiti di un massimale pari a:
- 4 300 ECU/ha in caso di ricostituzione totale o di:
13 ECU per albero qualora la ricostituzione riguardi soltanto una parte rilevante della superficie in causa,
- 11 ECU per albero qualora la ricostituzione venga effettuata mediante taglio dei tronchi alla base, o
- 6 ECU per albero qualora la ricostituzione venga effettuata mediante taglio dei rami dei palchi primario e secondario per quanto riguarda le misure di cui all', paragrafo 3, lettera a).
Tuttavia, gli aiuti alla ricostituzione di cui al primo, secondo e terzo trattino non possono risultare superiori alle spese effettivamente sostenute;
- 2 ECU in media all'anno e per albero per quanto riguarda l'aiuto di cui all', paragrafo 3, lettera c), aiuto che è limitato ad una superficie di 10 ha o 3 000 alberi per ogni singola azienda e che viene concesso per una durata massima di:
- 5 anni in caso di reimpianto o di taglio dei tronchi alla base;
- 3 anni in caso di taglio dei rami dei palchi primario e secondario.
Il Fondo rimborsa allo Stato membro il 30 % delle spese ammissibili elencate nel primo comma. Tuttavia, l'ammissibilità dei lavori di ricostituzione degli oliveti di cui ai primi tre trattini implica una partecipazione minima del beneficiario pari al 20 % dei costi totali.
2. Le spese effettuate nel quadro delle misure di riconversione di cui all', paragrafo 3, lettera b), sono imputabili al Fondo nei limiti di un importo non superiore alle spese effettivamente sostenute.
L'aiuto complementare di cui all', paragrafo 3, lettera c), deve essere variato in funzione dell'entità delle perdite di reddito subite e deve fornire, nel contempo, un sostanziale incitamento alla riconversione. Le spese effettuate al riguardo sono imputabili al Fondo nei limiti di un massimale pari a:
- 2 000 ECU/ha per quanto riguarda le colture annuali,
- 4 000 ECU per quanto riguarda le colture pluriennali, comprese le misure di imboschimento.
Qualora il numero medio degli olivi estirpati per ogni azienda sia inferiore a 50 per ettaro, l'aiuto complementare è ridotto in misura corrispondente.
Il Fondo rimborsa il 50 % delle spese ammissibili elencate nel presente paragrafo.
3. In caso di imboschimento, all'aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere aggiunta l'indennità compensativa di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85.
4. Il costo globale previsto per l'azione comune a carico del Fondo ammonta a 60 milioni de ECU.
5. L'azione comune ha una durata di due anni a decorrere dall'approvazione del primo programma e termina, in tutti i casi, il 30 giugno 1988.
6. In base ad una relazione della Commissione sullo stato di esecuzione dell'azione comune, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide anteriormente al 1o aprile 1988 in merito all'opportunità di prolungare la durata di cui al paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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