Art. 4

In vigore dal 26 mag 1986
1. Ai sensi del presente regolamento, per « misura di riconversione dei terreni coltivati a olivi » s'intende qualsiasi azione di riconversione realizzata in aziende agricole individuali o collettive che comporti l'estirpazione di olivi su una superficie pari ad almeno 0,2 ha. Le superfici da riconvertire devono, al momento della riconversione, avere una densità di almeno 50 alberi per ettaro, indipendentemente dallo stato sanitario degli alberi. 2. Sono ammissibili le misure di riconversione che: a) consentano di ottenere prodotti che dispongano di sbocchi normali sul mercato; b) si basino su previsioni adeguate allo scopo di impedire un aggravamento dell'erosione. 3. Gli imprenditori che beneficiano degli aiuti di riconversione devono impegnarsi a non effettuare nuovi impianti di olivi sulle superfici oleicole escluse dal diritto all'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva (1).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1654:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo