Art. 6
In vigore dal 24 mar 1986
Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono iniziare prima del 30 maggio 1986 né essere effettuate dopo il 31 agosto 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:856:oj#art-6