Art. 1

In vigore dal 24 mar 1986
1. Una distillazione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è aperta per la campagna 1985/1986 per tutti i vini da tavola nei limiti di 2 milioni di ettolitri. 2. In conformità del disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1984/1985 erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente all' del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (1), all' del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (2), e all' del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (3).
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