Art. 4
I contratti e le dichiarazioni di cui all'articolo 2 devono menzionare almeno:
In vigore dal 24 mar 1986
a) la quantità, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da tavola da distillare;
b) il nome e l'indirizzo del produttore;
c) il luogo di magazzinaggio del vino;
d) il nome del distillatore o della ragione sociale della distilleria;
e) l'indirizzo della distilleria.
Storico versioni
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