Art. 9
1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue:
In vigore dal 24 mar 1986
a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
- 2,31 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 3,70 per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 2,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,38 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,22 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali applicabili:
- 2,20 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,
- 3,59 ECU per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 2,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,27 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II;
- 6,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
- 2,20 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,
- 3,59 ECU per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,27 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II;
- 6,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
2. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Storico versioni
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