Art. 10
In vigore dal 24 mar 1986
1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.
2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questo tipo di vino da tavola.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, si considerano in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo:
- A I, i vini da tavola bianchi non compresi nei tipi A I, A II o A III;
- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e non compresi nei tipi R I o R III;
- RII, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e non compresi nel tipo R III.
Storico versioni
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