Art. 8
In vigore dal 24 mar 1986
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo minimo di acquisto di cui all', paragrafo 5, dello stesso regolamento è pari a:
- 2,80 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola dei tipi R I e R II e i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola;
- 4,17 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo R III;
- 2,60 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questo tipo di vino da tavola;
- 5,82 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A II;
- 6,65 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A III.
2. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo di acquisto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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