Art. 3
In vigore dal 27 feb 1986
1. Al momento della sua determinazione, la quota intracomunitaria, definita all', è ripartita in quattro quote trimestrali, il cui volume è modificabile, se necessario, nel corso della campagna.
2. Se le importazioni di un determinato prodotto, realmente effettuate nel corso di un trimestre, non raggiungono la quota trimestrale prevista, i quantitativi non utilizzati sono riportati al trimestre successivo dello stesso anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:546:oj#art-3