Art. 5

In vigore dal 27 feb 1986
1. Al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto, il titolo d'importazione è vidimato dal servizio doganale competente, che indica o certifica sul titolo stesso il quantitativo netto effettivamente importato in virtù del titolo. 2. Ai fini del controllo dei quantitativi importi, copia del titolo di cui al paragrafo 1 è immediatamente inviata dall'importatore all'organismo competente che ha rilasciato il titolo. 3. Entro dieci giorni dalla fine di ogni trimestre, lo stato membro importatore comunica alla Commissione, per prodotto e paese di provenienza: - il quantitativo e il valore globali dei prodotti oggetto di una domanda di titoli d'importazione nel trimestre precedente, - il quantitativo e il valore dei prodotti realmente importati nel trimestre precedente. Sulla base di dette informazioni la Commissione constata, per ogni prodotto, la quota intracomunitaria delle importazioni totali effettuate nella campagna in corso.
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