Art. 4

In vigore dal 27 feb 1986
1. Qualsiasi importazione in Spagna e in Portogallo dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione deve essere effettuata in base ad un titolo d'importazione preventivamente rilasciato dall'organismo competente dello stato membro importatore. È rilasciato un solo titolo per operazione. Il titolo è rilasciato, su richiesta dell'importatore, entro cinque giorni feriali dalla data di presentazione della domanda e previa costituzione di una cauzione secondo le modalità definite in applicazione del regolamento (CEE) n. 360/86. Il titolo non è trasmissibile. 2. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti per i quali è stato richiesto e, fatto salvo il disposto dell', conferisce il diritto di importare, nel periodo di validità del titolo e in virtù di questo, il quantitativo netto stabilito del prodotto dal paese o dal gruppo di paesi indicati sul titolo, conformemente al paragrafo 4. 3. Fatte salve le disposizioni dell', il titolo rilasciato per un'operazione di importazione in provenienza dagli altri stati membri della Comunità ha una validità di 60 giorni, a decorrere dalla data del rilascio. 4. Lo stato membro importatore definisce le modalità specifiche relative al rilascio dei titoli d'importazione e determina in particolare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ogni certificato, il quale, per i quantitativi ammessi all'importazione il cui volume è superiore a 100 tonnellate per trimestre, non può comunque superare il 5 % del livello previsionale globale delle importazioni. Tuttavia, nella domanda di rilascio del titolo, di cui al paragrafo 1, devono essere fornite almeno le seguenti indicazioni, che saranno riportate anche sul titolo: - nome ed indirizzo dell'importatore, - descrizione precisa del prodotto, in particolare: - denominazione commerciale usuale, - designazione secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune, - paese di origine, - quantitativo di prodotto, in tonnellate, - valore del prodotto, in termini di prezzo cif, - data e luogo probabili di importazione. 5. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione le modalità che prevedono di adottare in virtù del paragrafo 4. In mancanza di osservazioni della Commissione entro un mese, le modalità proposte sono considerate come accettate.
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