Art. 6
In vigore dal 27 feb 1986
Se il mercato di uno dei nuovi stati membri è o rischia di essere perturbato dalle importazioni di uno o più prodotti soggetti al presente regolamento, la Commissione può adottare, di propria iniziativa o su richiesta dello stato aderente interessato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, le misure adeguate, conformemente ai paragrafi 4 degli articoli 174 e 361 dell'atto di adesione. Lo stato membro importatore interessato fornisce alla Commissione ogni informazione complementare, in particolare per quanto riguarda la situazione del suo mercato, che risulti necessaria per l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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