Art. 2

In vigore dal 27 feb 1986
1. Anteriormente al 31 dicembre di ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Commissione stabilisce, per l'intera campagna successiva e per ognuno dei nuovo stati membri, un bilancio di previsione globale di approvvigionamento per ogni prodotto di cui ai paragrafi 1 e 2 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione. Detto bilancio è compilato stabilendo il livello previsionale globale delle importazioni in base alla media delle importazioni del prodotto considerato, effettuate in Spagna e in Portogallo negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. Il livello previsionale globale delle importazioni comprende una quota intracomunitaria, definita al paragrafo 3, ed un saldo determinato, eventualmente, al momento della fissazione annuale delle restrizioni quantitative stabilite dal regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio (1). 2. Per i prodotti di cui ai paragrafi 1 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione, il livello globale d'importazione è fissato distinguendo, per ogni caso, le importazioni provenienti dagli altri stati membri dalle importazioni provenienti dai paesi terzi. Per i prodotti di cui ai paragrafi 2 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione, il livello globale delle importazioni è fissato distinguendo, per ogni caso, le importazioni provenienti dall'altro paese aderente dalle importazioni provenienti da tutti gli altri paesi, compresi gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 3. Le importazioni provenienti dagli altri stati membri, di cui al paragrafo 2, primo comma, e le importazioni provenienti dall'altro paese aderente, di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono maggiorate del 15 % al momento di ogni determinazione annuale. Esse costituiscono o sono assimilate alla quota intracomunitaria del livello globale delle importazioni, di cui al paragrafo 1, secondo comma. La quota intracomunitaria determinata per una data campagna non può, in nessun caso, essere inferiore al livello applicato alla campagna precedente.
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