Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 feb 1986
1. Al momento della sua determinazione, la quota intracomunitaria, definita all', è ripartita in quattro quote trimestrali, il cui volume è modificabile, se necessario, nel corso della campagna. 2. Se le importazioni di un determinato prodotto, realmente effettuate nel corso di un trimestre, non raggiungono la quota trimestrale prevista, i quantitativi non utilizzati sono riportati al trimestre successivo dello stesso anno.
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