Art. 6

In vigore dal 25 feb 1986
1. Se negli scambi di un nuovo stato membro con i paesi terzi un importo compensativo adesione deve essere detratto della restituzione all'esportazione o, secondo il caso, del prelievo all'importazione, può essere previsto: a) qualora la restituzione o il prelievo sia inferiore all'importo compensativo, di applicare un importo al massimo pari alla differenza tra l'importo compensativo adesione e la restituzione o il prelievo; b) qualora non siano fissati nessuna restituzione e nessun prelievo, di applicare un importo pari all'importo compensativo adesione. Tuttavia, per quanto riguarda l'importazione in Portogallo del quantitativo di zucchero greggio di cui all'articolo 303, primo comma, dell'atto di adesione e dei quantitativi eventualmente importati in Portogallo dai paesi terzi, in ragione delle disponibilità insufficienti di zucchero greggio comunitario, in particolare di zucchero greggio originario dei dipartimenti francesi d'oltremare, detto importo può essere corretto nella misura necessaria per garantire l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi in condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali. 2. Qualora, nel caso di una differenziazione delle restituzioni all'esportazione secondo la destinazione, la restituzione sia inferiore all'importo compensativo adesione o non sia fissata, si possono prevedere all'esportazione da un nuovo stato membro misure atte a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al paragrafo 1. 3. In caso di applicazione del prelievo all'esportazione, può essere deciso che negli scambi tra i nuovi stati membri e i paesi terzi l'articolo 72, punto 3, lettera b), e l'articolo 240, punto 3, lettera b), dell'atto di adesione nonché il paragrafo 1 del presente articolo sono del pari applicabili.
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