Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
1. Nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione degli scambi sono fissati importi compensativi adesione: a) per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81 diversi dalle barbabietole fresche; b) per i prodotti della sottovoce 17.01 B della tariffa doganale comune; c) per i prodotti interessati di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2. Gli importi compensativi adesione sono fissati: a) per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), in base all'importo compensativo applicabile alla barbabietola fresca; b) per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in base all'importo compensativo applicabile allo zucchero bianco.
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