Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
1. Per lo zucchero bianco e la barbabietola fresca, salvo restando il paragrafo 2, l'importo compensativo adesione è, per ciascuna campagna di commercializzazione: a) nel caso della Spagna: - pari alla differenza fra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81 applicabile nelle regioni non deficitarie della Comunità a dieci e il prezzo d'intervento dello zuccero bianco fissato per la Spagna;
- pari alla differenza fra il prezzo di base della barbabietola applicabile nella Comunità a dieci e quello fissato per la Spagna;
b) nel caso del Portogallo: - pari alla differenza fra il prezzo d'intervento derivato dallo zucchero bianco fissato per l'Irlanda e il Regno Unito e il prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per il Portogallo;
- pari alla differenza fra il prezzo di base fissato per la barbabietola, maggiorato dell'incidenza della regionalizzazione dei prezzi previsti per l'Irlanda e il Regno Unito, da una parte, e il prezzo di base della barbabietola fissato per il Portogallo, dall'altra.
2. Tuttavia: a) negli scambi fra il Portogallo, esclusa la regione autonoma delle Azzorre, e - gli altri stati membri della Comunità,
- i paesi terzi,
l'importo compensativo adesione applicabile per lo zucchero bianco è maggiorato, in applicazione dell'articolo 302, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione, di tutto o parte del contributo di magazzinaggio.
Per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 30 giugno 1986 la maggiorazione è pari a 4,25 ECU/100 kg di zucchero bianco.
Per le campagne di commercializzazione a decorrere dal 1o luglio 1986, la maggiorazione è pari successivamente ai sei settimi, ai cinque settimi, ai quattro settimi, ai tre settimi, ai due settimi e a un settimo dell'importo del contributo di magazzinaggio applicabile per ciascuna delle campagne in causa;
b) negli scambi fra il Portogallo, esclusa la regione autonoma delle Azzorre, e la regione autonoma delle Azzorre, le maggiorazioni di cui alla lettera a), secondo e terzo comma, sono applicate in quanto importi compensativi adesione.
3. Negli scambi fra i nuovi stati membri l'importo compensativo adesione è pari, secondo il caso, alla somma o alla differenza fra l'importo compensativo adesione applicabile negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna e l'importo compensativo adesione applicabile negli scambi fra la Comunità a dieci e il Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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