Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione prima dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese; b) importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra: - la Comunità a dieci e i nuovi stati membri; - i nuovi stati membri; - i nuovi stati membri e i paesi terzi; - il Portogallo, esclusa la regione autonoma delle Azzorre, e la regione autonoma delle Azzorre.
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