Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione prima dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese;
b) importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra: - la Comunità a dieci e i nuovi stati membri;
- i nuovi stati membri;
- i nuovi stati membri e i paesi terzi;
- il Portogallo, esclusa la regione autonoma delle Azzorre, e la regione autonoma delle Azzorre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:469:oj#art-1