Art. 5
In vigore dal 25 feb 1986
1. L'importo compensativo adesione applicabile è quello vigente alla data in cui i servizi doganali accettano la dichiarazione di importazione o di esportazione, secondo i casi.
2. Tuttavia, qualora ciò si riveli necessario, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall', l'istituzione di un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:469:oj#art-5