Art. 7

In vigore dal 25 feb 1986
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare la fissazione, la concessione e la riscossione degli importi compensativi adesione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2. Le misure adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1 intese a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza si possono applicare, per il periodo ritenuto necessario, dopo la soppressione degli importi compensativi adesione.
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