Art. 5

In vigore dal 27 dic 1985
Una nave può figurare in più di uno degli elenchi menzionati all'. Una nave può figurare in un solo elenco periodico, fatta eccezione per le tonniere, le quali possono figurare anche nell'elenco delle navi che esercitano la pesca delle acciughe destinate a servire da esca viva.
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