Art. 2

In vigore dal 27 dic 1985
1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 164, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione. È trasmesso un elenco distinto per ciascun tipo di pesca menzionato nell'allegato I. Gli elenchi comprendono un numero di navi non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 164, paragrafo 3, dell'atto di adesione. 2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto dal primo giorno di ogni mese; tutte le modifiche da apportare devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente. 3. Negli elenchi di cui al paragrafo 1 figurano, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome della nave; - numero d'immatricolazione; - lettere e cifre d'identificazione esterna; - porto d'immatricolazione; - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti); - stazza lorda e lunghezza fuori tutto; - potenza del motore; - indicativo di chiamata e frequenza radio.
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