Art. 4
In vigore dal 27 dic 1985
1. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e d), comprese in un elenco periodico approvato dalla Commissione, l'esercizio delle attività di pesca è subordinato alla presenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione su richiesta delle autorità degli stati membri.
Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dei progetti di elenchi periodici di cui all', paragrafo 1.
Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dell'elenco di navi di cui all'. 2. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), ciascuna licenza è rilasciata per tre navi al massimo, le cui caratteristiche segnaletiche sono indicate nella licenza.
3. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le licenze sono rilasciate in forma anonima per l'intero periodo di autorizzazione della pesca, entro i limiti del numero massimo specificato all', paragrafo 4; ogni nave che esercita un'attività di pesca deve essere provvista dell'apposita licenza.
4. Le licenze sono rilasciate per un periodo di almeno due mesi civili.
Storico versioni
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