Art. 3

In vigore dal 27 dic 1985
1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, elaborano per ogni tipo di pesca indicato all' un progetto di elenco periodico in cui determinano le navi che possono esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, conformemente all'articolo 164 dell'atto di adesione. Gli elenchi sono trasmessi alla Commissione in base alle modalità seguenti: a) per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettere a), b) e f), almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore; gli elenchi coprono un periodo di almeno un mese civile per le navi di cui all'allegato I, punto 1, e di almeno due mesi civili per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e f); b) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c) e d), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista per la loro entrata in vigore; gli elenchi coprono un periodo di un mese civile per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), e di almeno due settimane per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d); c) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera e), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per la loro entrata in vigore; l'elenco copre un periodo di un giorno. 2. Gli elenchi periodici delle navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), determinano per ciascun giorno le navi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca; ogni nave deve figurare nell'elenco per almeno due giorni consecutivi. 3. Per le navi di cui all'allegato I, punti 1 e 2, lettere a), b), c) ed e), il numero totale delle navi comprese nell'elenco periodico non può superare il numero fissato dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 164, paragrafo 3, dell'atto di adesione. 4. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), l'elenco periodico comprende gruppi di navi costituiti da tre unità al massimo. Il numero di questi gruppi non può essere superiore a quello fissato dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 164, paragrafo 3, dell'atto di adesione. Ciascuna nave può figurare soltanto in un gruppo e ogni gruppo può beneficiare soltanto di una licenza contemplata all'. 5. Ciascun elenco periodico reca, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome e numero d'immatricolazione della nave; - indicativo di chiamata; - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti); - se del caso, coefficiente indicato all'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione; - periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca; - metodo di pesca previsto; - zona di pesca prevista. 6. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi medesimi che trasmette alle autorità degli stati membri interessati e alle competenti autorità di controllo spagnole: - per le navi di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore; - per le navi di cui al paragrafo 1, lettera b), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore; - per le navi di cui al paragrafo 1, lettera c), almeno un giorno lavorativo prima della data prevista di entrata in vigore. 7. Qualora, per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c), d), ed e), la Commissione non sia in possesso di un progetto di elenco periodico entro i termini di cui al paragrafo 1, le disposizioni valide per l'ultimo giorno del periodo in corso si applicano fino quando non sia stato adottato un nuovo elenco, secondo la procedura prevista dal presente articolo. 8. Le autorità degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico che, per causa di forza maggiore, non possa utilizzare la propria autorizzazione di pesca durante l'intero periodo previsto o parte di esso. Le navi sostitutive devono figurare negli elenchi di cui all'. La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle competenti autorità di controllo spagnole di cui al paragrafo 6, nonché alle autorità competenti degli stati membri interessati, qualsiasi modifica degli elenchi periodici. La nave sostitutiva è autorizzata a pescare unicamente a decorrere dalla data indicata nella comunicazione della Commissione.
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