Art. 9

In vigore dal 27 dic 1985
Anteriormente al 15 di ogni mese, gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave tonniera e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto durante il mese precedente.
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