Art. 7
In vigore dal 23 dic 1985
1. Al fine di constatare il peso dei quantitativi messi in vendita e sbarcati si procede alla pesatura del recipiente o del veicolo da trasporto su cui vengono caricati.
Qualora non si possa procedere a questa pesatura, il peso dei quantitativi sbarcati viene calcolato addizionando il peso del contenuto delle casse standardizzate in cui i quantitativi devono essere scaricati. Tuttavia una pesatura supplementare per sondaggio è effettuata per delle casse standardizzate.
2. Qualora i quantitativi siano presentati alle aste pubbliche, in casse standardizzate, per esservi commercializzati per una determinata vendita, la pesatura viene effettuata secondo le disposizioni dell'.
3. Il peso dei quantitativi trasbordati a bordo di un peschereccio viene calcolato applicando i coefficienti indicati nell'allegato I
- da un lato, al volume delle catture di ciascun peschereccio o al volume del contenuto di ogni cisterna, misurato con i mezzi tecnici idonei;
- dall'altro, al volume dei quantitativi trasbordati sulla nave trasformatrice, misurato per mezzo del contenitore riconosciuto dall'ufficio per la verifica dei pesi e misure dello stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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