Art. 8
In vigore dal 23 dic 1985
Nel quadro del sistema di campionatura, gli stati membri prendono le misure necessarie destinate a garantire in particolare:
- che tutti i pescherecci dispongano dei mezzi tecnici idonei e usino detti mezzi per assicurare il mantenimento della qualità dei prodotti interessati, secondo i criteri definiti nel regolamento (CEE) n. 103/76;
- che, per quanto riguarda i pescherecci dotati di cisterne per la conservazione, dette cisterne siano opportunamente pulite, come pure che la temperatura nelle cisterne consenta una conservazione adeguata dei prodotti e possa essere constatata;
- che tutti i quantitativi commercializzati siano registrati, suddivisi per categoria di freschezza e di calibrazione. La registrazione viene effettuata, nel caso di cui all', paragrafo 1, sulla base dei documenti giustificativi firmati dal comandante del peschereccio e dall'acquirente e, nel caso di cui all'artticolo 7 paragrafo 3, sulla base di quelli firmati dai comandanti dei pescherecci interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3703:oj#art-8