Art. 5

In vigore dal 23 dic 1985
Per assicurare che il contenuto delle casse standardizzate corrisponda effettivamente alla loro capacità presunta, secondo quanto previsto all', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 103/76, occorre pesare almeno una cassa su 100, senza pregiudizio delle disposizioni nazionali o delle pratiche commerciali più restrittive applicate negli stati membri. Fatte salve disposizioni nazionali più restrittive in materia di diritto commerciale, è ammessa una variazione del peso netto, quale è prevista all', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 103/76, inferiore o superiore del 5 % al peso indicato o presunto.
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