Art. 2

In vigore dal 23 dic 1985
Una partita è considerata omogenea ai sensi dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 103/76, se contiene soltanto un quantitativo non eccedente il 10 % della quantità totale della categoria di freschezza e di calibrazione immediatamente inferiore e/o superiore a quella indicata per la cassetta o la partita in oggetto.
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