Art. 3
In vigore dal 23 dic 1985
All'atto della classificazione dei quantitativi di un determinato prodotto sbarcati da un peschereccio, i quantitativi totali delle partite considerate di scarso volume ai sensi dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 103/76, non superano 100 kg del prodotto in causa sbarcate dallo stesso peschereccio e destinate ad essere commercializzate per una determinata vendita. Tuttavia, le competenti autorità degli stati membri possono fissare un quantitativo inferiore a 100 kg se le condizioni specifiche di produzione e di commercializzazione lo esigono.
Storico versioni
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