Art. 6

In vigore dal 23 dic 1985
1. La classificazione dell'aringa e dello sgombro nelle diverse categorie di freschezza e di calibrazione in base ad un sistema di campionatura, conformemente a quanto disposto all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 103/76, si effettua secondo le modalità definite nei seguenti paragrafi: 2. I campioni vengono prelevati nel quantitativo destinato ad essere messo in vendita, secondo le modalità seguenti: - per tutti i quantitativi inferiori a 50 t, prelievo di un campione di almeno 50 kg; - per tutti i quantitativi compresi tra 50 e 100 t, prelievo di almeno due campioni di 50 kg ognuno; - per tutti i quantitativi superiori a 100 t, prelievo di almeno tre campioni di 50 kg ognuno, o di tanti campioni di 50 kg quanti ne occorrono per raggiungere un campione totale pari almeno allo 0,08 % dei quantitativi in causa. Se gli sbarchi si effettuano da un peschereccio dotato di cisterne per la conservazione del pesce, i campioni vengono prelevati all'interno di ciascuna cisterna conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2. 3. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi per i quantitativi in causa, considerando le pratiche commerciali applicate negli stati membri. Il prelievo dei campioni si effettua in modo regolare, in base al numero dei campioni da prelevare e al quantitativo totale destinato ad essere messo in vendita. 4. I quantitativi in causa destinati ad essere messi in vendita vengono quindi classificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 103/76, in base ai risultati della campionatura, fatte salve le seguenti disposizioni, nonché un'ispezione visuale complementare. Se dal campione prelevato risulta: a) che i pesci esaminati appartengono alla stessa categoria di freschezza e di calibrazione, i quantitavi in causa sono classificati secondo tale risultato. È ammessa una variazione della calibrazione e della freschezza come prevista all'; b) che una parte dei pesci esaminati, pari o superiore al 10 % della quantità del campione, è conforme alla categoria B, il numero dei campioni da prelevare è almeno raddoppiato. Tuttavia, i quantitativi in causa non possono essere classificati in una categoria superiore alla categoria B; c) che una parte dei pesci esaminati non soddisfa le condizioni prescritte per essere commercializzata per il consumo umano, i quantitativi in causa sono esclusi da tale destinazione, salvo che una classificazione effettuata in conformità delle disposizioni degli articoli da 6 a 8 del regolamento (CEE) n. 103/76 dimostri che una partita può essere commercializzata per il consumo umano.
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