Art. 7
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 20 dic 1985
«5. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o novembre 1984 le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione:
- del 100 % per i primi due anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU per le agenzie costituite in Italia e di 7 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Grecia;
- del 50 % per il terzo anno.
Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, dal 1o marzo 1986 al 31 ottobre 1987, le spese effettive dell'agenzia sono coperte in ragione del 100 %, entro un massimale di 7 milioni di ECU per la Spagna e di 3,5 milioni di ECU per il Portogallo.
Gli stati membri hanno la facoltà, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di coprire una parte dell'onere finanziario a loro carico mediante una trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva.
Prima del 1o gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il metodo di finanziamento delle spese in questione a decorrere dalla campagna 1987/1988».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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