Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 154/75 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 1985
1) All', paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «I termini di cui alle lettere a) e b) decorrono: - dal 1o novembre 1982, per quanto riguarda l'istituzione dello schedario oleicolo in Grecia; - dal 1o novembre 1986, per quanto riguarda l'istituzione dello schedario oleicolo in Spagna e in Portogallo». 2) All' è inserito il seguente paragrafo: «2 ter. Le competenti autorità spagnole e portoghesi addette al versamento dell'aiuto alla produzione di cui all' del regolamento 136/66/CEE provvedono, in sede di pagamento dell'aiuto, a ridurlo di 0,96 ECU/100 kg. Questa riduzione si applica agli aiuti relativi alle campagne 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990».
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