Art. 6
Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:
In vigore dal 20 dic 1985
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all' del regolamento n. 136/66/CEE si applicano le norme generali definite nel presente regolamento. Tuttavia, per la Spagna e il Portogallo, esse si applicano soltanto a decorrere dalla campagna 1986/1987».
2) All', paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
«- copia della dichiarazione presentata ai fini dell'elaborazione dello schedario oleicolo. Per quanto concerne la Grecia, la Spagna e il Portogallo, fintantoché in questi stati non sarà elaborato lo schedario oleicolo, questa dichiarazione può essere sostituita da quelle contemplata dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83».
3) All'articolo 13, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituto dal seguente:
«3. Durante la campagne 1984/1985 e 1985/1986 lo stato membro interessato può concedere al frantoio di cui trattasi un riconoscimento provvisorio, dal momento in cui tale frantoio presenta la domanda di riconoscimento contenente gli elementi di cui al paragrafo 1. Tale facoltà è estesa alla campagna 1986/1987 per la Spagna e il Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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