Art. 8

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 3. (2) GU n. L 241 del 27. 10. 1971, pag. 2. (3) GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 15. (5) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12. (6) GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2. (7) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2. (8) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 4. (9) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39. (10) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (11) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.
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