Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 3089/78 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 1985
1) All'articolo 9: a) Il paragrafo 1 è completato dal comma seguente: «La cauzione applicabile all'atto dell'immissione in libera pratica in Spagna e Portogallo è identica a quella applicabile nel resto della Comunità». b) Il paragrafo 2 è completato dal comma seguente: «Qualora l'olio d'oliva in questione venga spedito, tra il 1o marzo 1986 e il 31 ottobre 1995, dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna o il Portogallo, l'interessato deve inoltre fornire la prova che, nel quadro dello scambio, è stato effettivamente applicato l'importo compensativo adesione applicabile agli oli originari dei paesi terzi». 2) All'articolo 11, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «È applicabile dal 1o gennaio 1979. Tuttavia, gli si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1991».
Storico versioni

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