Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 3089/78 è modificato come segue:
In vigore dal 20 dic 1985
1) All'articolo 9:
a) Il paragrafo 1 è completato dal comma seguente: «La cauzione applicabile all'atto dell'immissione in libera pratica in Spagna e Portogallo è identica a quella applicabile nel resto della Comunità».
b) Il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:
«Qualora l'olio d'oliva in questione venga spedito, tra il 1o marzo 1986 e il 31 ottobre 1995, dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna o il Portogallo, l'interessato deve inoltre fornire la prova che, nel quadro dello scambio, è stato effettivamente applicato l'importo compensativo adesione applicabile agli oli originari dei paesi terzi».
2) All'articolo 11, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«È applicabile dal 1o gennaio 1979. Tuttavia, gli si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1991».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3788:oj#art-3