Art. 4
Il regolamento (CEE) n. 591/79 è modificato come segue:
In vigore dal 20 dic 1985
1) All', il testo dei paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l', l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva cui alla sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune nei due mesi che precedono quello in cui la restituzione è stata applicata, corretto, rispettivamente in Spagna e in Portogallo, dell'importo compensativo adesione applicabile alle importatzioni di ciascuno di questi due stati membri in provenienza dai paesi terzi.
Tuttavia, qualora l'olio d'oliva utilizzato nella fabbricazione delle conserve sia stato prodotto nella Comunità, la restituzione è pari alla media di cui sopra, maggiorata di un importo equivalente all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata.
Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, la maggiorazione si applica soltanto a datare dal 1o gennaio 1991. A decorrere da questa data, la maggiorazione è identica a quella applicata negli altri stati membri e l'importo della restituzione che ne risulta viene corretto dalla differenza tra i prezzi d'intervento applicabili rispettivamente nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e in Spagna e in Portogallo».
2) All':
a) Al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«La restituzione alla produzione fissata conformemente al primo comma viene corretta, rispettivamente in Spagna e in Portogallo, dell'importo compensativo adesione applicabile alle importazioni di ciascuno di questi due stati membri in provenienza dai paesi terzi».
b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo stabilito in virtù del paragrafo 1,, primo comma, è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata.
per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, la maggiorazione si applica soltanto a datare dal 1o gennaio 1991. A decorrere da questa data, la maggiorazione è identica a quella applicata negli altri stati membri e l'importo della restituzione che ne risulta viene corretto della differenza tra i prezzi d'intervento applicabili rispettivamente nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e in Spagna e in Portogallo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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