Art. 7

In vigore dal 20 dic 1985
1. La Commissione negozia e conclude i contratti necessari per l'esecuzione dei progetti selezionati conformemente all'. A tal fine essa elabora un contratto tipo, ottenibile su semplice richiesta, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, come pure le modalità d'accesso e di diffusione delle conoscenze. 2. Il o i responsabili dell'esecuzione di un progetto che beneficia di un sostegno della Comunità trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno o a sua richiesta, una relazione sull'adempimento degli impegni contrattuali verso la Commissione e in particolare sullo stato d'avanzamento dei lavori relativi al progetto e sulle spese impegnate per la sua esecuzione. 3. La Commissione ha accesso in qualsiasi momento ai conti relativi a detto progetto. Essa può far procedere a controlli sul posto e su documenti per seguire l'esecuzione del contratto ed in particolare lo stato di avanzamento e la realizzazione del progetto. 4. Qualora l'entità del sostegno finanziario della Comunità e l'importanza del progetto lo giustifichino, la Commissione può partecipare quale osservatore alle riunioni degli organi di gestione dei progetti, nella misura in cui, d'accordo con il promotore, una siffatta partecipazione sia prevista nel contratto, e assicurare, con mezzi appropriati, una valutazione tecnica dei lavori in corso o ultimati.
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