Art. 2
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per « progetti dimostrativi »:
In vigore dal 20 dic 1985
a) nel settore dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, i progetti volti a sfruttare ogni fonte potenziale di energia, ad esclusione dell'energia nucleare;
b) nel settore del risparmio di energia, i progetti che, rispetto alle tecniche già disponibili a livello commerciale, comportino un importante risparmio di energia;
c) nel settore della sostituzione degli idrocarburi, i progetti che utilizzano processi energetici che si sostituiscono ai processi a base di idrocarburi;
d) nel settore della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi, i progetti volti alla trasformazione dei combustibili solidi in prodotti gassosi e liquidi che possano migliorare le condizioni di approvvigionamento energetico della Comunità nei confronti dell'importazione di idrocarburi.
2. Ai fini del presente regolamento, per progetti pilota industriali nel settore della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi si intendono gli impianti che dispongono di una sufficiente capacità e che utilizzano componenti di una dimensione abbastanza grande per aumentare l'affidabilità dei dati economici e tecnici necessari per il passaggio dalla ricerca-sviluppo allo stadio dimostrativo e, in alcuni casi, direttamente agli stadi industriale e commerciale.
3. L'elenco dei settori di applicazione del presente regolamento figura nell'allegato I per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti energetiche alternative, nell'allegato II per quanto riguarda il risparmio di energia, nell'allegato III per quanto riguarda la sostituzione degli idrocarburi e nell'allegato IV per quanto riguarda la liquefazione e la gassificazione dei combustibili solidi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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