Art. 5

In vigore dal 20 dic 1985
1. I progetti sono presentati da persone o imprese o da gruppi delle stesse della Comunità in seguito ad un invito a sottoporre progetti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in conformità del presente regolamento. Possono altresì preparare e presentare progetti a nome delle piccole o medie imprese organismi che operano negli stati membri al fine di promuovere l'innovazione tecnologica. Le proposte ed i contratti che daranno conclusi saranno firmati dalle imprese che realizzeranno i progetti. 2. La Commissione indica negli inviti a sottoporre progetti i settori considerati prioritari per la selezione dei progetti stessi. L'elenco di tali priorità è stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo di cui al paragrafo 4. 3. In base alle informazioni fornite dai richiedenti in risposta all'invito di cui al paragrafo 1, si procede alla valutazione dei progetti conformemente all'. La Commissione identifica in primo luogo i progetti che a suo parere non rispondono alle condizioni previste all', paragrafo 1. Essa informa i rappresentatnti degli stati membri in seno al comitato consultivo di cui al paragrafo 4 dei risultati di tale operazione. I progetti non ritenuti rispondenti alle condizioni richieste saranno presi in considerazione da tale comitato consultivo solo a richiesta di uno stato membro. La Commissione controlla il contenuto dei progetti in relazione ad altri programmi comunitari, al fine di evitare eventuali duplicazioni. 4. La Commissione decide di accordare un sostegno ai progetti previa consultazione di un comitato consultivo per la gestione dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali e sulla base dei pareri di quest'ultimo. Il comitato è composto da due rappresentanti per ogni stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso stabilisce il proprio regolamento interno; i compiti del comitato sono definiti nell'alle- gato V. La decisione della Commissione viene notificata immediatamente al Consiglio e agli stati membri nonché al Parlamento europeo. Essa è applicabile alla scadenza di un periodo di quindici giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di detta comunicazione qualora durante questo periodo nessuno stato membro abbia deferito la questione al Consiglio. Se viene investito della questione, il Consiglio si pronuncia sulla decisione della Commissione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, entro un termine di trenta giorni lavorativi.
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