Art. 8

In vigore dal 20 dic 1985
È responsabile per ciascun progetto una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente al diritto applicabile negli stati membri. Se la costituzione di una persona giuridica dotata di capacità giuridica per l'esecuzione di un progetto determina oneri supplementari per le imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato in cooperazione tra persone fisiche o giuridiche. In tal caso, dette persone sono responsabili in solido ed individualmente per gli obblighi derivanti dal sostegno comunitario.
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