Art. 3
1. Tutti i progetti ai sensi degli articoli 1 e 2 devono soddisfare le seguenti condizioni:
In vigore dal 20 dic 1985
- riguardare impianti da realizzare in dimensioni reali che consentanto lo sfruttamento di fonti energetiche alternative, o il risparmio di energia o la sostituzione degli idrocarburi in quantità significative o essere volti alla trasformazione di combustibili solidi in idrocarburi liquidi o gassosi; per quanto riguarda quest'ultimo settore, i progetti debbono riguardare la realizzazione di impianti pilota industriali;
- utilizzare tecniche, processi o prodotti a carattere innovatore, o introdurre una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già noti;
- basarsi su attività di ricerca e di sviluppo concluse;
- presentare nella fase della dimostrazione promettenti prospettive di vitalità sul piano industriale, economico e commerciale e a più lunga scadenza prospettive analoghe per i progetti pilota;
- essere idonei a favorire e promuovere lo sviluppo commerciale della tecnica, del processo o del prodotto e prevedere azioni e strumenti per moltiplicare l'attuazione dello stesso tipo di progetto.
- quando si tratta delle tecniche, dei processi o dei prodotti sopramenzionati, essere presentanti da persone o imprese ovvero:
- produttori;
- utilizzatori a condizioni che essi si associno alle imprese produttrici appropriate; gli utilizzatori per i quali non è opportuno associarsi con le imprese produttrici possono presentare progetti separatamente, purché nella proposta forniscano indicazioni precise sul modo in cui intendono moltiplicare la realizzazione dello stesso tipo di progetto in caso di successo della dimostrazione;
- presentare difficoltà di finanziamento a motivo dei notevoli rischi tecnici ed economici, cosicché molto probabilmente non sarebbero realizzati senza un sostegno finanziario pubblico, nazionale e/o comunitario, ed essere corredati di un piano di finanziamento;
- essere eseguiti, in linea di massima, nel territorio della Comunità. Tuttavia, nella misura in cui la realizzazione, totale o parziale, di un progetto in un paese terzo, ad esempio in un paese in via di sviluppo, coincide con l'interesse comunitario, in particolare per le sue caratteristiche proprie, anche tale progetto può eccezionalmente formare oggetto di un sostegno finanziario;
2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto a titolo complementare, all'atto della valutazione dei progetti, delle seguenti caratteristiche:
- formare oggetto di una cooperazione tra persone o imprese di almeno due stati membri;
- offrire soluzioni particolarmente adeguate nel campo della protezione dell'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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