Art. 11
In vigore dal 20 dic 1985
Gli importi da concedere a norma del presente regolamento sono iscritti annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee. L'importo globale degli stanziamenti ritenuto necessario per il periodo dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1989 in conformità del presnte regolamento, ammonta a 360 milioni di ECU di cui una parte, dell'ordine del 30 %, è destinata a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore dei combustibili solidi. Esso riguarda il sostegno finanziario da accordare ai progetti selezionati e le spese relative all'esecuzione del presente regolamento.
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