Art. 6

Il presente regolamento non è contrario alle disposizioni degli stati membri che:

In vigore dal 12 dic 1985
a) riservano, nel rispetto dell', paragrafo 3, l'esercizio della professione di dichiarante in dogana o a nome e per conto di terzi o a nome proprio ma per conto di terzi alle persone abilitate a tal fine dalle autorità competenti dello stato membro interessato, alle condizioni definite da quest'ultimo per quanto concerne in particolare - le qualifiche professionali richieste, - le garanzie ritenute necessarie all'esercizio della professione; b) subordinano la possibilità per le imprese di ricorrere a personale dipendente qualificato per fare dichiarazioni in dogana a nome e per conto di tali imprese, a condizione che le autorità competenti riconoscano che tale personale ha una qualifica professionale appropriata.
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