Art. 2

La dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare al

In vigore dal 12 dic 1985
servizio doganale competente, secondo le disposizioni all'uopo previste, la merce in questione e tutti i documenti che devono essere presentati a norma delle disposizioni che regolano il regime doganale richiesto per detta merce.
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