Art. 3
In vigore dal 12 dic 1985
1. Quando la dichiarazione in dogana è fatta per iscritto, la persona di cui all' può, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, fare detta dichiarazione:
a) a nome proprio e per proprio conto,
b) a nome e per conto di terzi,
c) a nome proprio, ma per conto di terzi.
2. La possibilità di fare la dichiarazione prevista al paragrafo 1, lettera c) può essere esercitata solo se gli stati membri hanno deciso in tal senso.
3. Quando uno stato membro autorizza la possibilità di fare la dichiarazione prevista al paragrafo 1, lettera c), esso può riservare alle persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto a un'altra attività, il diritto di:
a) fare dichiarazioni a nome e per conto di terzi, o in alternativa,
b) fare dichiarazioni a nome proprio, ma per conto di terzi.
4. Quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implica per una persona determinata obbligazioni particolari, detta dichiarazione può essere fatta soltanto a nome della suddetta persona o per conto della stessa.
Gli stati membri possono prevedere che la dichiarazione
- di beni personali importati all'occasione di un trasferimento di residenza o di una successione,
- di bagagli personali non a seguito, con carattere non commerciale,
se fatta per iscritto, lo sia unicamente a nome e per conto della persona interessata.
5. La persona di cui all', quando agisce per conto di terzi, deve indicarlo sulla dichiarazione e precisare se fa la dichiarazione a nome proprio o a nome della persona per conto della quale agisce, indicando in ogni caso il nome e l'indirizzo di quest'ultima persona.
Quando lo reputino necessario, le autorità competenti possono esigere che la persona di cui all' fornisca la prova dell'esattezza di tali indicazioni.
Storico versioni
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