Art. 1
In vigore dal 12 dic 1985
1. Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana.
2. A norma del presente regolamento, si intende per:
a) persona:
- una persona fisica,
- una persona giuridica,
- laddove la possibilità sia prevista dalla normativa in vigore, un'associazione di persone senza personalità giuridica, alla quale sia riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;
b) dichiarazione in dogana, l'atto mediante il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di assegnare a una merce un regime doganale determinato o di appurare questo regime.
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