Art. 1

In vigore dal 12 dic 1985
1. Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana. 2. A norma del presente regolamento, si intende per: a) persona: - una persona fisica, - una persona giuridica, - laddove la possibilità sia prevista dalla normativa in vigore, un'associazione di persone senza personalità giuridica, alla quale sia riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici; b) dichiarazione in dogana, l'atto mediante il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di assegnare a una merce un regime doganale determinato o di appurare questo regime.
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